13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Fino all'approvazione
della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale".
Articolo 13-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni
stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre
disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I
pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della
pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e
per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del
precedente comma le pensioni o le indennita' che tengono luogo di pensione
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di
speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita' e
vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del
rapporto di lavoro.
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