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I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso
del mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per il
periodo di cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un
periodo non superiore ai dieci anni"; e sono soppresse le parole: "ed abbiano
compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennita' di
anzianita";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei
confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo
determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del
trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente
comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro
di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti
e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo
unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro
compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche' questo abbia
carattere certo e continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di
tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono
sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di
procedura civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: "13,"
e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola:
"Non" e le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli
enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole:
"Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si possono
perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono
dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
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