Testamento Biologico - il testo del DDL votato alla camera il 12 luglio 2011
Art. 1. (Tutela della vita e della salute).
1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.
Art. 2. (Consenso informato).
1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni
trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale
del paziente prestato in modo libero e
consapevole.
2. L'espressione del consenso
informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al
paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del
trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali
effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del
rifiuto del trattamento.
3. L'alleanza
terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai
sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato
dal paziente, che diventa parte integrante della cartella
clinica.
4. È fatto salvo il diritto del
paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il
rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un
documento sottoscritto dal soggetto
interessato.
5. Il consenso informato al
trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche
parzialmente.
6. In caso di interdetto, il
consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso
di inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato
congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato
nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda
l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere
sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di
sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda
anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo
esclusivo la salvaguardia della salute
dell'incapace.
7. Il consenso informato al
trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la
potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le
richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito
anche dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia
della salute psico-fisica del minore.
8.
Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e
di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso
informato così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e
coscienza, conformemente ai princìpi della deontologia medica nonché della
presente legge.
9. Il consenso informato al
trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di
intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto.
Art. 3. (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).
1. Nella dichiarazione anticipata di
trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai
trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria
capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia
sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la
possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale
fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo
6.
2. Nella dichiarazione anticipata di
trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e
in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio
orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari,
purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia
medica.
3. Nella dichiarazione anticipata di
trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o
ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere
sproporzionato o sperimentale.
4. Nella
dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni
che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice
penale.
5. Anche nel rispetto della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta
a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse
forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di
sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino
alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione
anticipata di trattamento.
6. La dichiarazione
anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il
soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni
circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può
assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è
formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un
anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico
specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono
designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda
sanitaria locale di competenza.
Art. 4. (Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento
non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa
e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e
di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono
raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le
sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di
trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena
libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma
autografa.
3. Salvo che il soggetto sia
divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per
cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1,
termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di
trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità
prescritte dai commi 1 e 2.
4. La
dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni
momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione
deve essere sottoscritta dal soggetto
interessato.
5. La dichiarazione anticipata di
trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui
assume rilievo dal punto di vista clinico.
6.
In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita
immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
Art. 5. (Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.
Art. 6. (Fiduciario).
1. Nella dichiarazione anticipata di
trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di
intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la
dichiarazione.
2. Il fiduciario, se nominato,
è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si
impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando
sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto
nella dichiarazione anticipata.
3. Il
fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano
somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino
situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono
terapeutico.
4. Il fiduciario, se nominato, si
impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente
situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del
codice penale.
5. Il fiduciario può rinunciare
per iscritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia
incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento
sanitario.
Art. 7. (Ruolo del medico).
1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua
dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico
curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni
per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il
medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la
morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la
deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il
fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio
dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i
princìpi di precauzione, proporzionalità e
prudenza.
3. Nel caso di controversia tra il
fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di
un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore
ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della
patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla
direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale
di competenza. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico
curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue
convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
Art. 8. (Autorizzazione giudiziaria).
1. In assenza del fiduciario, in caso di
contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al
trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su
parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito
il medico curante.
2. L'autorizzazione
giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte
dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento
sanitario.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.
Art. 9. (Disposizioni finali).
1. È istituito il Registro delle dichiarazioni
anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale
informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto
archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
2. Con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le
modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma
1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti
che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento
presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati presso le
aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni
anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di
trasmissione telematica al Registro di cui al comma
1.
3. La dichiarazione anticipata di
trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi
altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse
dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti
dall'imposta di bollo e da qualunque altro
tributo.
4. Dal presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione
del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie già previste a legislazione vigente.