Apprendistato
2.All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".
3.Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" sono inserite le seguenti: ", compresi i dottorati di ricerca".
4.Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative" sono aggiunti i seguenti periodi: "In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53".
5.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 243 del 15 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.