Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, ivi inclusa
la presidenza del Consiglio dei ministri, le Agenzie, incluse le agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in
misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli
esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla
concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,
riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di
nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di
personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di
supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che
svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore
al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al
comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi,
forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la
gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in
servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi
provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la
rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche
nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle
procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le
riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le
amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la
possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale
generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle
disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità
generali nonché degli assetti istituzionali, la presidenza del Consiglio dei
ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione
di provvedimenti specifici del presidente del Consiglio dei ministri adottati ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni
e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1
le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli
uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti
previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono
autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a
seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni
di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 24
dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi
1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del
presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai
sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.