Servizi di Cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno
di una regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a
statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è
regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in
quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel
bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di
cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato
alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti
del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro
dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è
disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro
tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e
l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo,
stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche
tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal Cipe, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Su richiesta delle Regioni interessate,
da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione
Spa nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima Spa, Saremar - Sardegna
Regionale Marittima Spa, Toremar - Toscana Regionale Marittima Spa, Siremar -
Sicilia Regionale Marittima Spa è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente
alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la
Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito,
a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle
attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di
Navigazione Spa e dalla Caremar Spa per l'esercizio dei collegamenti con le
Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e
18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze
economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del
principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini,
le Regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di
capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario.
5.All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso.