Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
Torna all'indice della finanziaria 20091.Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza
strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative
assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (Cipe) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali
con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare
delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o
programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la
medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche
sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse
alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle Regioni del
Centro-Nord.
2.Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse a
esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano; il Cipe, su proposta del ministro dello Sviluppo
economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le
modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
3.Le risorse oggetto della revoca di cui al
comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in
entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale
di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
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