Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali
01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
1. Ai fini della tutela dell'unità
economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della
finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle
Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto
divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2, e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento
attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di
ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di
ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali
operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Per gli enti
di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli
obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione
alla scadenza.
2. Il ministro dell'Economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la Borsa, con regolamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari
derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i
criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
3.
Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle Regioni,
delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente articolo.
3-bis. All'articolo 3,
comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre
amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei
criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee
(Eurostat), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate".