Copertura finanziaria
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Solidarietà sociale.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 2008, n. 126 .
1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dagli articoli 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
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b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, e 2011,
mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del
presente articolo;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400
milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare
delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a
400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di
cui al primo periodo.
2. Il ministro dell'Economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.