Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa
vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo
nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica
esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo
disponibili, in tutto o in parte, nella rete Internet. Gli studenti accedono ai
testi disponibili tramite Internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda
dei casi previsti dalla normativa vigente.
2.Al fine di potenziare la
disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti
didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine
di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per
le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono
prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A
partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta
esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet
o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti
didattici per i soggetti diversamente abili.
3.I libri di testo sviluppano i
contenuti essenziali delle indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di
apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le
caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al
fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche
tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo
dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera
dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel
rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4.Le Università
e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel
rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.