Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
Torna all'indice della finanziaria 20091.A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo
del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via
anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive
della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i
requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243
e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle
decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta
legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo
del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il
sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di
vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini
e 60 anni per le donne.
2.I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3.Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758.
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