Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di
risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati
dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge
di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma capitale ai sensi
dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario
straordinario del Governo per la ricognizione della situazione
economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione
e attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri:
a) sono individuati gli
istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del Testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario
straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione,
fermo restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario
straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del ministero dell'Interno, collocati in posizione di
fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento
degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun
compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento
all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti
di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione
commissariale del Comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della
gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni
assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non
incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla
gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di
rientro, con la situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da
esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30
settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del presidente
del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario
straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo
scopo destinate a legislazione vigente. è autorizzata l'apertura di una apposita
contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità
indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge,
tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene
misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di
presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata
del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla
deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del presidente del Consiglio
dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per
tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del
medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e 4
dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del Comune di competenza dell'anno 2008 e
dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli
organi istituzionali dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il
Comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione
del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui
all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more
dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa
depositi e prestiti Spa concede al Comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali a esclusione di
quelli compensativi per i mancati introiti di natura
tributaria.