Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
2.Con delibera del Cipe, su proposta del ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle Regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del Cipe è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (Ce) n. 1083/2006, del Consiglio e dell'11 luglio 2006 e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3.Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.