Forze armate
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del ministero della
Difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da
perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del
personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata
alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno
2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno
2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento,
possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi
previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal
ministero della Difesa in altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del
comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di
accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive
di parte corrente dello stato di previsione del ministero della Difesa ad
eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del
dicastero medesimo.