Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) attua, dal 1є gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di
verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si
applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica,
compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di
trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'Inps dispone la
sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata
notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato
motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della
sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale
sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la
mancata presentazione a visita, l'Inps provvede alla revoca della provvidenza a
decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute
valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita
medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del
beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite
domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono
esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i
quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento e i soggetti
affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica
sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare
volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il
godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga
agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso
della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del
beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma
3.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il
rinnovo della patente stessa, gli uffici della Motorizzazione civile sono
autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito
finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali
relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica,
finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'Inps nella materia
di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'Inps
medesimo.
7. Con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente
articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi
in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto
alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati
presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con
l'amministrazione finanziaria e la Motorizzazione civile.