Infrastrutture militari
1.All'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
13-ter:
1) le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2008";
2) le parole: "entro il 31 dicembre, nonché altre strutture,
per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione
concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1";
b) al comma
13-ter.2, dopo le parole: "a procedure negoziate con gli enti territoriali" sono
inserite le seguenti: ", società a partecipazione pubblica e soggetti
privati";
c) al comma 13-ter.2 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
"Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più
generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei
mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze
armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di
previsione del ministero della Difesa, un fondo in conto capitale ed uno di
parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla Legge finanziaria in
relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1.
Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività
di valorizzazione effettuate dall'agenzia del Demanio con riguardo alle
infrastrutture militari, ancora in uso al ministero della Difesa, oggetto del
presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o
più decreti del ministro della Difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al ministero dell'Economia e delle finanze";
d) dopo il comma
13-ter.2, è inserito il seguente:
"13-ter.3. Ai proventi di cui al comma
13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del ministero della
Difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma
13-ter.2".
2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: "con gli enti territoriali" sono sostituite dalle
seguenti: "di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a
partecipazione pubblica e con i soggetti privati";
b) il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Le procedure di permuta sono effettuate dal ministero
della Difesa, d'intesa con l'agenzia del Demanio, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico-contabile".
3.Il ministero della Difesa,
Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il ministero dell'Economia
e delle finanze, agenzia del Demanio, individua con apposito decreto gli
immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma
13-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti
procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni,
che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente
decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al Regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello
Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal ministero della Difesa, Direzione generale dei
lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una
società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la
determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal
ministero della Difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, previo
parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata, dal
ministro della Difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un
avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei ministeri della Difesa e
dell'Economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata
professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti
della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i Contratti di
trasferimento di ciascun bene sono approvati dal ministero della Difesa.
L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure
di cui alla lettera a) possono essere destinati, con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle
finanze e con il ministro della Difesa, al soddisfacimento delle esigenze
funzionali del ministero della Difesa, previa verifica della compatibilità
finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali
interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a
trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi
della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle
permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del
carattere demaniale, il ministero della Difesa comunica, insieme alle schede
descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al ministero per i Beni e le attività culturali che si pronuncia,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della
comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela,
con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma
2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa
condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della
istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione.
4.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle
alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello
stato di previsione del ministero della Difesa, in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.