Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Torna all'indice della finanziaria 20091.L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di
lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza
o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25
anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero
per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a
porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e
periodica".
2.All'articolo 72, comma 4-bis del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettera g)".
3.L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "5. Il ministro del Lavoro,
della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari
del servizio sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui
agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente
decreto".
4.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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