Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "avviene
automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa
dall'amministrazione";
b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio"
sono sostituite dalla seguente: "pregiudizio";
c) al secondo periodo le
parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi"
sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: "il ministro della Funzione
pubblica e con il ministro del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il
ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e con il ministro
dell'Economia e delle finanze".
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
"al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";
b) le parole da "può essere
utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è
destinata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione
integrativa, a incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le
amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità
e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa";
c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a
"produttività individuale e collettiva" sono soppresse.