Patto di stabilità interno per gli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono
princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La
manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di
comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della
determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno
2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti
percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista,
negativo, le percentuali sono:
1) per le Province: 17 per cento per l'anno
2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i
Comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per
cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le Province: 10 per
cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno
2011;
2) per i Comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno
2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto
di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le
Province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento
per l'anno 2011;
2) per i Comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato
il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per
le Province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150
per cento per l'anno 2011;
2) per i Comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110
per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti
per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo
consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto
di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b),
del presente articolo.
5. Il saldo finanziario calcolato in termini di
competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d),
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo
finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo
finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato
dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle
stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c),
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo
finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo
finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato
dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle
stesse lettere b) e c).
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o
quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse
derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini
dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla
realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del
debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale
dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali
dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i Comuni
superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto
di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa
finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le Province e i Comuni soggetti
al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non
superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i Comuni e le Province, con decreto del ministro dell'Economia
e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti
di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento
stabilito dall'articolo 204 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
11. Nel caso in cui la Provincia o il Comune soggetto al patto di stabilità
interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la
consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti,
al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura
determinata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è
ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza
triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale
che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il
rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni
chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per
acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente
alla loro situazione debitoria, le Province e i Comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al ministero dell'Economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema Web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito Web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in
termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici
costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata
comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del
comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo
del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle
regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di
cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, al ministero dell'Economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta
dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La
mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui
la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto,
non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle
di cui al comma 4 dell'articolo 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria
statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il
ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e
2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali
commissariati ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno
successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le
informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione
delle province d'Italia (Upi) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(Anci) da parte del ministero dell'Economia e delle finanze, secondo modalità e
contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla
Provincia o Comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi
ordinari dovuti dal ministero dell'Interno per l'anno successivo. Inoltre,
l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere
all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui
risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione.
21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti
al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo
76.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al
perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono
attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al
settore locale, le Province e i Comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a
quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un
importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di
riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di
stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli
enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente
rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante
una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio
degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:
a) per le Province:
1) Province con popolazione fino a
400.000 abitanti;
2) Province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i Comuni:
1) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e
fino a 50.000 abitanti;
2) Comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a
100.000 abitanti;
3) Comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare
il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria
degli enti.
25. Per le Province l'indicatore per misurare il grado di
autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo
fiscale.
26. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di
concerto con il ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente
acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del
patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di
riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono
pubblicati nel sito Web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010,
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto,
oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare
con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate
dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri
adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si
applicano anche ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta
confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo
fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello
Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(Tarsu).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il
periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto legge 27 maggio
2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i Comuni trasmettono al ministero
dell'Interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità
stabilite con decreto del medesimo Ministero.