Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1.Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per
ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il Codice Fiscale
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità
di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2.Nel libro unico del
lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in
natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di
rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o
per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.
Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze,
da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da
ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario,
delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei
riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione
fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di
presenza al lavoro.
3.Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi
dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
4.Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime
transitorio.
5.Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi
di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6.La violazione dell'obbligo di
istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1,
quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato
motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di
vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la
sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione
la sanzione varia da 500 a 3.000.
7.Salvo i casi di errore meramente
materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che
determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita
con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro. La
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro. La mancata conservazione per il
termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8.Il
primo periodo dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto del presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: "Se ai
lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e
7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax,
all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove
previsto".
9.Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i
commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il
datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è
obbligato a trascrivere il nominativo e il relativo domicilio dei lavoratori
esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma
1 è sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico
del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del
lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e
della qualità di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le
parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma".
10.Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto
previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di
cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9
novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del Testo unico di cui al
decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto
del presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli
20, 21, 25 e 26 del Testo unico di cui al decreto del presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile
1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui
al decreto del presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i)
l'articolo 9-quater del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto
ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 282 del 2
dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera
d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
11.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e
integrazioni.
12.Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera
u)" sono soppresse.