Reclutamento del personale delle società pubbliche
Torna all'indice della finanziaria 20091.A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le società che
gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e
per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.Le altre
società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3.Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati
regolamentati.
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