Progetti di ricerca di eccellenza
2.A decorrere dal 1є luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione Iri in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia.
3.Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione Iri a una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione Iri alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto italiano di tecnologia.
4.Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5.La Fondazione Istituto italiano di tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.