Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con
delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base
e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di
previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio
comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in
quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province
e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere
effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come
agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti
dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1,
da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno
effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,
intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui
al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista
dall'articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei
beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al
comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del
citato decreto legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai
Comuni e l'iniziativa è rimessa all'ente proprietario dei beni da valorizzare. I
bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto legge n. 351
del 2001 sono predisposti dall'ente proprietario dei beni da valorizzare.
7.
I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di
valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8.
Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1
possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di
investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001 n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai
conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili
inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi
18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.