Strumenti innovativi di investimento
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle amministrazioni pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.