Applicabilità degli studi di settore ed elenco clienti fornitori
2.Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3.All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis è abrogato;
b) al comma 6 le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa".