Abrogazione della revoca delle concessioni Tav
1.All'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente:
"8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdeces i
rapporti convenzionali stipulati da Tav Spa con i contraenti generali in data 15
ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità,
con Rfi Spa e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve
essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie";
b) i commi
8-septiesdecies e 8-undevicies sono abrogati.
1-bis.All'articolo 21-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto in fine, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
"1-ter. Ove la
revoca di un atto amministrativo a efficacia durevole o istantanea incida su
rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati
è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale
conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale
concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della
compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".