Accelerazione del contenzioso tributario
Torna all'indice della finanziaria 20091.Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale
alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per i quali non รจ stata ancora fissata l'udienza di
trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti
uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza
del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del
giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
2.A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo alla nomina
di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della
stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle
commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno
sede.
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