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1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31
dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente
decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno
2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il
medesimo anno".
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unità cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
6.
L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal
seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato
di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente".
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento
delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi
3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3,
7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina
di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite
dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio
2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei
limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il
personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici
requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per
l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009,
di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011,
di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le
unità cessate nell'anno precedente.