DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Indice del testo unico dell'intermediazione finanziaria

PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 197

Personale della CONSOB


1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle

funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le

procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di

organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti

delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 198

Girata di titoli azionari


1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto

dall'articolo 12 del regio decreto - legge 29 marzo 1942, n. 239, puo' essere esercitato anche da SIM.

Art. 199.

(( (Societa' fiduciarie).))


((1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.))

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AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "All'articolo 9, comma 8, capoverso articolo 199, comma 1, dopo le parole: "23 luglio", la parola: "1966" e' sostituita dalla seguente: "1996"".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 200

Intermediari gia' autorizzati


1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore

del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto

dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.

2. Le societa' di gestione che alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7,

comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto

dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e

nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25

gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo

previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.

3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto

sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.

4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente

decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

Art. 201

Agenti di cambio


1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine e' tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di eta'. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di eta' conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

4. Le disponibilita' del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societa' di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essi non possono prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilita' previste dal comma 11.

6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresi' l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati ((nell'Allegato I, Sezione B, numero 2), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e numero 4) )), nonche' attivita' connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivita' previste dalla legge. ((73))

8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalita' del controllo contabile da parte di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.

9. Il mancato esercizio del servizio di ((esecuzione di ordini per conto dei clienti)) per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell'economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, puo' prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi. ((73))

10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operativita' dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio e' disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.

11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' commerciale, con la partecipazione in qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' di qualsiasi natura, con la qualita' di amministratore o dirigente di societa' che esercitano attivita' commerciale e, in particolare, con la qualita' di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, societa' di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.

((12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b) e lettera c-bis), 2 e 2-bis; 6-bis e 6-ter, in quanto compatibili; 7-bis; 21; 22; 23; 24; 24-bis; 25; 25-bis; 31; 32; 167; 187-quinquiesdecies; 190; 190.4; 193-sexies; 194-bis; 194-quater; 194-septies; 195; 195-bis e 196-bis.)) ((73))

13. E' vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.

14. Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attivita' svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attivita' stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo ((7-sexies)). ((73))

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, puo' disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarita' o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravita'. Il provvedimento puo' essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.

16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprieta' dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e' pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero puo' prevedere speciali cautele e limitazioni all'attivita' del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dal Ministero ed e' a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.

18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.


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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Art. 202

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 48))

((40))


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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".

Art. 203

Contratti a termine


1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione

coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario,

e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U.

bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli

strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai

sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a

termine su valute nonche' alle operazioni di prestito titoli, di

pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo

sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche' non ancora

eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del

fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare

agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1,

puo' farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei

medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di

dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 204

Gestione accentrata


1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della

partecipazione al capitale della "Monte Titoli S.p.A. Istituto per

la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la

gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplina dalle previgenti disposizioni.

Art. 205

Quotazioni di prezzi


((1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.))

Art. 206

Disposizioni applicabili alle societa' alle societa' quotate in mercati diversi dalla borsa


1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le societa' con

azioni quotate in borsa si applicano a tutte le societa' con

azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Art. 207

Patti parasociali


1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla

data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.

2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai

patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 208

Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile


1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle

assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.

2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano

anche alle azioni di risparmio gia' emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le societa' con azioni quotate applicano le disposizioni in

materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo

rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148,

comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del

presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.

5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle

in materia di societa' di revisione si applicano a partire

dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.

Art. 209

Societa' di revisione


1. Le societa' di revisione che alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,

sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili

istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine

previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n.

132, e' prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le societa' con azioni quotate conservano copia della relazione

della societa' di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini

degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria

sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di

omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 210

Modifiche al codice civile


1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono

soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito".

2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile e' sostituito

dal seguente:

"Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare."

3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile e' inserito il

seguente numero:

"4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.".

4. All'articolo 2633 del codice civile e' aggiunto il seguente

comma: "Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili

senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo

2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".

5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e

disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo

1942, n. 318, e' inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo:

"211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.".

Art. 211

Modifiche al T.U. bancario


1. L'articolo 52 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:

"Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria.

2. Le societa' che esercitano attivita' di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali societa' inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.".

2. All'articolo 107 del T.U. bancario e' aggiunto il seguente

comma:

"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

3. All'articolo 111 del T.U. bancario e' aggiunto il seguente

comma:

"5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.".

4. L'articolo 160 del T.U. bancario e' abrogato.

Art. 212

Disposizioni in materia di privatizzazioni


1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge

31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 1994, n. 474, e' sostituito dal seguente: "La clausola

che prevede un limite di possesso decade comunque allorche' il

limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto

promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle

disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

Art. 213

Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutivita' dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al (( Ministero dell'economia e delle finanze )), per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.

3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Art. 214

Abrogazioni


1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da

45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive

modificazioni;

b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51,

54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio

decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925,

n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla

legge 21 marzo 1926, n. 597;

e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925,

n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito

dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito

dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito

dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;

k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30

giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;

l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;

n) l'articolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio

decreto 16 marzo 1942, n. 262;

o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n.

250;

p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e

secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18- quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e

integrazioni;

t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.

136;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.

137;

v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.

138, a eccezione degli articoli 16 e 18;

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e

10- ter;

y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;

z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987,

n. 556;

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo

10;

cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione

dell'articolo 14;

dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione

dell'articolo 4;

ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;

ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo

11;

(( gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma

1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561; )) ((1))

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli

14 - bis e 15;

ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione

degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.

2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data

di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente

decreto:

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge 8

aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o

sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2;

b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater,

18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni

sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;

c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31

marzo 1975, n. 136;

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi

2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono

sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2;

9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai

sensi degli articoli 189 e 190;

f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative

violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai

sensi dell'articolo 193;

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n.

149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo

191;

h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23;

24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative

violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;

i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6,

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative

violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;

k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni

sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le

relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15;

18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2;

23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai

sensi degli articoli 189 e 190.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80,

commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10,

11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il

presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti

ivi previsti.

5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o

sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie

rispettivamente disciplinate.


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AGGIORNAMENTO (1)
La  L.  25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 15, comma 2)
che  "La  legge  28  dicembre  1993,  n. 561, per le parti diverse da
quelle  indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata
dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Art. 215

Disposizioni di attuazione


1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di

carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono

adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 216

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.


Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

DINI, Ministro degli affari esteri

BERSANI, Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

VISTO, il Guardasigilli: FLICK

((Allegato I


Elenco dei servizi, delle attivita' e degli strumenti finanziari


Sezione A - Attivita' e servizi di investimento

(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o piu' strumenti finanziari.

(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

(3) Negoziazione per conto proprio.

(4) Gestione di portafogli.

(5) Consulenza in materia di investimenti.

(6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

(7) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

(9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

Sezione B - Servizi accessori

(1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello piu' elevato.

(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.

(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

(4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato alla fornitura di servizi di investimento.

(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.

(7) Servizi e attivita' di investimento, nonche' servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

Sezione C - Strumenti finanziari

(1) Valori mobiliari.

(2) Strumenti del mercato monetario.

(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.

(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.

(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purche' negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.

(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9) Contratti finanziari differenziali.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

(11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unita' riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).))

((73))


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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

Indice del testo unico dell'intermediazione finanziaria