Testo definitivo della fianziaria 2007 (coordinato con gli ultimi emendamenti).
Le parti modificate sono riportate in grassetto.
Gli articoli da 1 a 18 sono sostituiti dal seguente:
Art. 1
1. |
1. Per l’anno 2007, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000
milioni di euro, al netto di 9.520 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati
nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di
competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno
finanziario 2007. |
Art. 1. (Risultati differenziali del
bilancio dello Stato)
|
2. |
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000
milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e
2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in
208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e
2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro. |
|
3. |
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato. |
|
4. |
4. Le maggiori
entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni
sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria
2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali
maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono
destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale
finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità
sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti
incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che
si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese. |
Destinazione delle eventuali maggiori entrate
tributarie |
5. |
4-bis. Entro il 30 settembre di ogni
anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all’evasione,
quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni
della pressione fiscale ai sensi del comma 4. |
Relazione annuale al Parlamento sui risultati
derivanti dalla lotta all’evasione fiscale. |
|
|