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MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ed altro)

TESTO COORDINATO ED IN VERSIONE DEFINITIVA A cura di Giorgio Rossi e con la collaborazione di Francesca Cremonesi


ATTENZIONE SE STATE CERCANDO
LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DEL 2009
IL TESTO E' ALLA PAGINA:
https://www.studiocataldi.it/normativa/raccolta_normativa.asp?id_legge=77

 

 

(entrata in vigore definitiva il 1° marzo 2006)

Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)

Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

 

(**) Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.

 

L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, ...

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