Art. 669 decies (Revoca e modifica) Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies,
nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su
istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti
nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquista
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante
deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto,
la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale
fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669 terdecies, possono essere
richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano
mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso
l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero
o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel
processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere
richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare. Art. 669 terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento
cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se
anteriore. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si
propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla
Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in
mancanza, alla Corte d'appello più vicina. Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del
reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio,
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