Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo
verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione
depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di
merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili. Art. 703 (Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso) Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con
ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti, in quanto
compatibili. L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi
dell’articolo 669-terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta
giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul
reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice
fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si
applica l’articolo 669-novies, terzo comma. Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio
petitorio) Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la
pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di
quest'ultimo. La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice
competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei
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