All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale
della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i
coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il
giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Art. 709 (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza) L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione
davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è
comunicata al pubblico ministero. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di
comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo
163-bis ridotti a metà. Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di
cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,
primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e
di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere
l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all’articolo 167, primo e secondo comma, e che oltre
il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza
di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal
giudice istruttore.
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