Art. 709 bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice
istruttore) All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto al decimo. Si applica
altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito,
per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette
sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è
ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio. Art. 787 (Vendita di mobili) Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice
istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e
seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza
del collegio. Art. 788 (Vendita di immobili) Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore
provvede con ordinanza a norma dell’art. 569, terzo comma, se non sorge
controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza
del collegio. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli
570 e seguenti. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede
direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
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