MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 70 ter (Notificazione della comparsa di risposta) La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163,
terzo comma, numero 7, del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso
di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di
risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della
citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del
primo comma dell’articolo 163-bis del codice. Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del
precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Art. 103 (Termine per l’intimazione al testimone) L’intimazione di cui all’art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni
almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di
urgenza. L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli
estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice
davanti al quale la persona deve presentarsi;
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge