4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato
motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. * Art. 161 bis (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei
creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt.
571 e 580 del codice. * Art. 169 bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell’esecuzione) Con il decreto di cui all’articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi
dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita
dei beni mobili iscritti nei pubblici registri. *Art. 169 ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita) Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179 ter sono indicati anche gli
elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri. [ABROGATO ]*[ Art. 173 (Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita)
Dell’istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a
cura del cancelliere a norma dell’art. 490 del codice almeno dieci giorni prima
dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa.] *Art. 173 bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto)
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