**Art. 8 Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna
rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se
il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il
che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome
ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità;
appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è
subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego, nel caso
di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita
alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario,
rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle
persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso
l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del
tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o
una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale
preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario,
deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve
contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo
eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di
deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui
il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso
entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si
ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che,
decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà
restituito al mittente. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di
cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia
curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al
mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente
postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della
data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato
depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è
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