Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa) Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte
provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice
istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo
163-bis. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente
chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo
163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede
con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal
cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del
convenuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta,
sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a
pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima
udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova
udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore
entro il termine perentorio stabilito dal giudice La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata
entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma
dell'articolo 166. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le
preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini
eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice
istruttore nella udienza di comparizione del terzo. Art. 283 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione
principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende
in tutto o in parte l’efficacia esecutiva, con o senza cauzione.
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