La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal
giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal
deposito dell’istanza di conversione. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con
la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il
debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto
mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice
ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il
versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme
versate formano parte dei beni pignorati. Il Giudice dell’esecuzione, su
richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito del titolo
esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose
pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia
sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il
versamento dell’intera somma. L’istanza può essere avanzata, una sola volta a pena di inammissibilità. * Art. 499 (Intervento) Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del
debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che,
al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati
ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da
pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro
risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è
disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve
contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per
partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di
denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere
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