L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi
ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata,
a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli
atti. * Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata) Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il
giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore
pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori
a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause
legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in
tutto o in parte riconosciuti dal debitore.. L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto
necessario affinché i predetti
creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di
tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una
delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé
del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con
l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo
alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori
intervenuti che siano stati nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La
comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta
anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei
predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo
esecutivo. Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui la
terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è
consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione. * Art. 512 (Risoluzione delle controversie) Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti
o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la
sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti
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