*Art. 567 (Istanza di vendita) Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell’immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni
dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché
i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale
documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su
istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è
inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la
documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è
richiesta o non è concessa oppure se la documentazione non è integrata nel
termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo che precede, il
giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del
pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la
prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le
parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione
del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
*Art. 569 (Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita) A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione,
entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma
dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a sé per prestare il
giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di
cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e
la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità
della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
...
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge