L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente
l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento
utile alla valutazione dell’offerta. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma
dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità
stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto. L’offerta è irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573;
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non
sia stata accolta. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono
annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o
del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data
dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è
da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla
presenza degli offerenti. *Art. 572 (Deliberazione sull’offerta) Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti
non intervenuti. Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma
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