4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità
e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma
dell'articolo 490 ultimo comma; 5) L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo
base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato
dagli offerenti; 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il
quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere. *Art. 580 (Prestazione della cauzione) Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma
dell’ordinanza di cui all’articolo 576. Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente
restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso
di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita
solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta
come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. *Art. 584 (Offerte dopo l’incanto) Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il
termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo
offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria
nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al
doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della
quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e
comunicazione all’aggiudicatario,
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