* Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il
giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli
articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo
576 perché si proceda a nuovo incanto. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse
forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello
precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo
prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non
superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto
ai sensi dell’articolo 571. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569. *Art. 591 bis (Delega delle operazioni di vendita) Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede
sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti
gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi
elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del
presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità
indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il
giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le
modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi
dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara
tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568,
terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato
dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis, quarto comma, delle
disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall’art. 570 e, ove occorrenti, dall’art. 576,
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