Con il decreto di cui all’articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi
dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita
dei beni mobili iscritti nei pubblici registri. *Art. 169 ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita) Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179 ter sono indicati anche gli
elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri. [ABROGATO ]*[ Art. 173 (Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita)
Dell’istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a
cura del cancelliere a norma dell’art. 490 del codice almeno dieci giorni prima
dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa.] *Art. 173 bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto)
L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono
risultare: 1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi,
del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla
esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale,
gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i
vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
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