Art. 136 (Comunicazioni) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico
ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai
testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge
tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche) La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante
consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni, o , in mancanza, ad altra persona addetta alla sede
stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può
anche essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica
che rappresenta l’ente ove nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle
associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.p.c. si
fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19 secondo comma,
ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente ove nell’atto da notificare ne
sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora
abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente,
può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143. Art. 147 (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
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