Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti
presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori
dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi, anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal
fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
comunicazione. Art. 180 (Forma di trattazione) La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige
processo verbale. Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) (183.1) All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la
trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del
contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti
dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto
comma, dall’articolo 167 secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e
dall’articolo 291, primo comma. (183.2) Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice
fissa una nuova udienza di trattazione. (183.3) Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve
procedersi a norma dell’art. 185. (183.4) Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai
sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio
delle quali ritiene opportuna la trattazione. (183.5) Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni
che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte
dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
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