La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata
entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma
dell'articolo 166. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le
preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini
eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice
istruttore nella udienza di comparizione del terzo. Art. 283 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione
principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende
in tutto o in parte l’efficacia esecutiva, con o senza cauzione. Art. 293 (Costituzione del contumace) La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del
procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura
e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima
udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro
di lui prodotte. Art. 474 (Titolo esecutivo) L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo
per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme
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