*Art. 490 (Pubblicità degli avvisi) Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve
essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario
davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore
a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia
dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è
altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine
per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi
maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme
della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di
informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai
quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali
editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e
aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che
garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa
l’indicazione del debitore. *Art. 492 (Forma del pignoramento) Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento
consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di
essi. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di
residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha
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